PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «L'imputato è presunto innocente sinché il pubblico ministero ne dimostri la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio».

Art. 2.

      1. Il primo comma dell'articolo 102 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «La funzione giurisdizionale è esercitata da giudici ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

Art. 3.

      1. Il terzo comma dell'articolo 102 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «La legge regola i casi e le forme della diretta amministrazione della giustizia da parte del popolo».

Art. 4.

      1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 104. - I giudici costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione.
      Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i giudici ordinari con le modalità stabilite dalla legge e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra professori

 

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ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente riconfermabili.
      Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale.
      Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento».

Art. 5.

      1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni dei giudici.
      Competenze aggiuntive possono essere attribuite solo con legge costituzionale».

Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, è inserito il seguente:

      «Art. 105-bis. - Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.
      Ne fa parte di diritto il procuratore generale della Corte di cassazione.
      Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i pubblici ministeri ordinari con le modalità stabilite dalla legge e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche, gli avvocati dopo quindici anni di esercizio e gli esperti di criminologia e di tecniche di indagine. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente riconfermabili.
      Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale.

 

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      Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento».

Art. 7.

      1. Dopo l'articolo 105-bis della Costituzione, introdotto dall'articolo 4 della presente legge costituzionale, è inserito il seguente:

      «Art. 105-ter. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni dei magistrati requirenti.
      Competenze aggiuntive possono essere attribuite solo con legge costituzionale».

Art. 8.

      1. Dopo l'articolo 105-ter della Costituzione, introdotto dall'articolo 5 della presente legge costituzionale, è inserito il seguente:

      «Art. 105-quater. - La Corte di giustizia disciplinare è composta da dodici membri scelti per la metà, e in pari numero, tra i presidenti e i procuratori generali di corte d'appello, con le modalità stabilite dalla legge, e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio.
      La Corte elegge il presidente tra i presidenti di corte d'appello.
      Spettano alla Corte i provvedimenti disciplinari nei confronti dei giudici e dei pubblici ministeri ordinari».

Art. 9.

      1. L'articolo 106 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 106. - Le nomine dei magistrati giudicanti e requirenti hanno luogo per concorso.

 

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      La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
      La legge può prevedere altresì la nomina di avvocati e di professori universitari di materie giuridiche a tutti i livelli della giurisdizione».

Art. 10.

      1. L'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 107. - I giudici sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura giudicante o della Corte di giustizia disciplinare, secondo le rispettive competenze, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
      Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
      Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

Art. 11.

      1. L'articolo 110 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 110. - Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».

Art. 12.

      1. Al secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, il secondo periodo è soppresso.
      2. Dopo il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, come modificato

 

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dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «Ciascuna persona ha diritto che la sua causa sia esaminata in un tempo ragionevole».

Art. 13.

      1. Dopo il sesto comma dell'articolo 111 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Ogni persona condannata per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza sia riesaminato da un giudice di secondo grado».

Art. 14.

      1. L'articolo 112 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 112. - Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale nei casi e secondo le forme previste dalla legge».

Art. 15.

      1. All'articolo 136 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Con la decisione, ciascun giudice della Corte può depositare la propria opinione in difformità o in dissenso dalla maggioranza».